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ARCHITETTI VENEZIANI
ASSOCIAZIONE TRA LIBERI PROFESSIONISTI
      
D.I.A. e Super D.I.A.
La nuova disciplina del "permesso a costruire"
Responsabilità oggettiva e soggettiva

Atti del 5° QUADERNO VENEZIANO
Palazzo Ducale, 1 marzo 2002



Ing. Afro Massaro

Dirigente Edilizia Privata - Comune di Venezia

(Seconda parte)


Vi posso dire che dal punto di vista dei dati statistici, già voi qui a Venezia avevate fatto un ricorso alla D.I.A. in maniera molto massiccia.
Vi dò alcuni dati: nel 1996 a Venezia sono state presentate 1037 D.I.A.. Successivamente c'è stata una forte caduta a causa della normativa (L. 662/96) che non dava più la possibilità di utilizzare le D.I.A. nelle aree con vincolo paesaggistico o soggetto ad una pianificazione urbanistica di tutela. Successivamente a seguito della citata delibera di Giunta del 1999 le D.I.A. sono riprese ad aumentare fino ad arrivare nel 2001 al numero di 412.

Pensiamo che comunque si possa andare molto oltre, non solo perché la norma lo prevede, ma anche perché effettivamente ci sono una serie di interventi che possono essere sicuramente fatti ricorrendo alla D.I.A. Infatti nel 2001 abbiamo rilasciato qui a Venezia 1800 autorizzazioni, 465 concessioni e sono state presentate 412 D.I.A.. Di tutti questi interventi solo una piccola parte delle 465 concessioni edilizie,che riguardavano per lo più dei semplici frazionamenti, erano interventi relativi a cambi di destinazioni d'uso o ristrutturazioni di una certa entità.

Sono convinto che per la grande maggioranza degli interventi che vengono attuati a Venezia i professionisti possano senza eccessive preoccupazioni utilizzare le procedure semplificate. L'Ufficio è cosciente che l'attuale normativa è sicuramente complessa e di non sempre facile interpretazione, per cui sa distinguere gli errori dalle false dichiarazioni.

Peraltro questa problematica non è nuova, non è stata introdotta dalla nuova legislazione. Gli Ordini professionali sanno di aver ricevuto pochissime comunicazioni da parte dell'Ufficio relative ad ipotesi di false dichiarazioni.
Per quanto riguarda il permesso di costruire, dovrebbe diventare un procedimento residuale, almeno per il Centro Storico di Venezia, anche se la norma fa salva le facoltà dell'interessato, anche per gli interventi realizzabili con D.I.A. di chiedere il rilascio del permesso di costruire. Se ciò non avvenisse, se cioè il ricorso alla D.I.A. non fosse quello utilizzato per la stragrande maggioranza degli interventi, credo che l'Amministrazione Comunale possa tentare la strada di regolamentare in maniera diversa tale facoltà.

Infatti, in base al Testo Unico degli Enti Locali è potestà del Comune disciplinare l'attività edilizia nel proprio territorio. Anche l'ultima Legge Costituzionale assegna allo Stato in materia edilizia una competenza concorrente.
Ciò significa che lo Stato può dettare solo principi in tale materia. E' ancora presto per dire se la facoltà data al cittadino sia dal T.U. sull'Edilizia, sia dalla Legge Obiettivo, di scegliere la procedura per realizzare gli interventi edilizi, sia un principio o una norma che la Legge Regionale o la regolamentazione comunale possono modificare.

E' certo però che se la D.I.A. non verrà utilizzata in maniera adeguata, l'Amministrazione Comunale tenterà tutte le strade per arrivare ad una vera semplificazione delle procedure.
Io chiedo quindi che la D.I.A. diventi la procedura principale per intervenire nel Centro Storico e che venga applicata, almeno nella fase iniziale in modo congruo.

Cosa vuol dire in modo congruo? Voi vi siete già abituati a presentare la D.I.A. allegando, per esempio, il nullaosta della Sovrintendenza. Suggerisco di continuare così. La norma prevederebbe in questi casi la possibilità di presentare la D.I.A. e se non è allegato il nullaosta della Sovrintendenza o qualche altro nullaosta l'Amministrazione Comunale dovrebbe convocare una conferenza di servizi per acquisire il parere di questi Enti.
Questo è un meccanismo che, se viene applicato in maniera estesa, a mio avviso blocca l'operatività e la potenzialità di questo strumento, perché convocare una conferenza di servizi quando si deve esaminare un numero elevato di interventi rischia di creare la paralisi per cui, dobbiamo riuscire a procedere attraverso una linea che è quella di acquisire in maniera autonoma da parte del privato il nullaosta necessario e presentare successivamente la D.I.A., salvo il caso del vincolo ambientale, di competenza del Comune.

In questo caso il Comune acquisirà il parere della Salvaguardia o quello della Commissione Edilizia Integrata, e provvederà al rilascio dell'autorizzazione ambientale. Da quel momento scatterà il termine di venti giorni perché il cittadino possa iniziare i lavori. Per cui, salvo questo caso che verrà trattato nel modo anzidetto, è utilissimo, ed è una collaborazione che ci date, allegare alla D.I.A. i pareri e N.O. necessari. Almeno in questa fase iniziale cercate di acquisire i pareri preventivi e poi presentate la D.I.A. Questo è quanto mi sento di suggerirvi.

Quindi, se riusciremo a collaborare, voi attraverso l'utilizzo massiccio e congruo della D.I.A.,noi per quanto ci compete dandovi le consulenze necessarie e anche, come diceva Rudatis, adeguando la strumentazione urbanistica, in modo tale che abbia meno problemi possibili interpretativi, nonché attraverso un'adeguata organizzazione anche degli uffici, sono certo che otterremo buoni risultati.

Un'ultima notazione: la legge prescrive anche ai Comuni la necessità di organizzarsi per fare dei controlli. L'ultima organizzazione approvata dall'Amministrazione Comunale prevede dei servizi di controllo. Dovremmo strutturarci per fare, non su tutto, ma dei controlli a campione. Questo mi pare giusto, anche a tutela dei professionisti e di chi vuole operare nella legalità.

Ci stiamo inoltre già organizzando con l'Urbanistica per istituire un gruppo di lavoro composto da tecnici dell'Edilizia Privata e tecnici dell'Urbanistica, per revisionare la normativa del P.R.G. nel centro storico, perché dopo anni di applicazione ne conosciamo i limiti, le contraddizioni, quindi pensiamo sia giusto aggiornarlo. Questo sarà un ulteriore spianamento della strada per l'applicazione della D.I.A.

Per adesso avrei finito. Eventualmente, se ci sono domande, sono disponibile a rispondere.



MODERATORE:
Grazie all'Ingegnere Massaro.
A questo punto passo la parola all'avvocato Curato, esperto in diritto amministrativo, che affronterà la questione da un punto di vista, come dire, esterno mettendo in luce gli aspetti della responsabilità soggettiva del professionista in dipendenza di una normativa che non è quella urbanistica, ma che è quella del diritto amministrativo.
La parola all'avvocato Curato.


 




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