ARCHITETTI VENEZIANI
ASSOCIAZIONE TRA LIBERI PROFESSIONISTI
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D.I.A. e Super D.I.A.
La nuova disciplina del "permesso a costruire"
Responsabilità oggettiva e soggettiva
Atti del 5° QUADERNO VENEZIANO
Palazzo Ducale, 1 marzo 2002
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Arch. Gianni Rudatis
Dirigente Urbanistica - Comune di Venezia
(Prima parte)
Per quanto riguarda gli aspetti normativi e legislativi, credo che l'Avvocato Curato sia molto più attento e preciso di me su queste questioni.
Io, come responsabile dell'Urbanistica del Comune di Venezia, cercherò in qualche modo di "simulare" il rapporto tra D.I.A. e strumentazione urbanistica. Dico simulare perché, al di
là del fatto che la D.I.A. per l'edilizia esiste dal '93 con il Decreto Legge 298, convertito in Legge, sempre nel '93, con la legge 493, la grande novità che tutti quanti si
aspettano penso sia la così detta Super D.I.A., cioè quanto previsto dalla legge obiettivo, la legge n. 443 del dicembre del 2001. Quindi cercherò, in qualche modo, di vedere
anche quelli che sono i rapporti tra D.I.A., e quindi l'auto-autorizzazione, chiamiamola così anche se impropriamente, che si rilascia il professionista, e la strumentazione urbanistica
che la può supportare, e quindi anche quale deve essere da parte nostra, degli uffici comunali, il contributo affinché questo strumento per molti aspetti innovativo, possa essere
ampiamente utilizzato dai professionisti.
Dicevo prima, la D.I.A. viene introdotta, col Decreto Legge 398/93, poi modificato ma non sostanzialmente. Riguarda una serie abbastanza limitata, tutto sommato, di attività, limitata e
anche, direi, timida, per certi aspetti, perché non ha il coraggio di delegare in tutto la responsabilità al professionista. Riguarda interventi come la manutenzione straordinaria,
il restauro, le barriere architettoniche, le recinzioni, le attività sportive - ma si badi bene - senza volumi, realizzazioni di opere interne - e anche qui con una precisazione - nelle
zone territoriali omogenee A, cioè nei centri storici, senza modifica della destinazione d'uso e anche questa cosa, a ben guardare risulta poco comprensibile perché se c'è un
piano regolatore che consente di fare in un palazzo, anche se monumentale degli alloggi, se lo prevede il piano regolatore, non si capisce perché non possa essere il professionista a
certificare che fa alloggi, mica fa qualcos'altro, non fa un albergo o degli uffici, fa esattamente quello che gli consente di fare il piano regolatore.
Non solo, poneva alcune condizioni, ed è questa poi una delle novità della L. 443/01, perché l'ottavo comma, poi abrogato appunto dalla legge obiettivo, poneva delle
limitazioni molto precise che riguardavano immobili che non fossero vincolati dalla 1089 e dalla 1497, cioè da tutto quanto il Decreto Legislativo 490, non solo, ma anche da piani
paesistico -ambientali (e ricordiamoci per esempio che, a ben guardare, il piano di area che riguarda anche tutta quanta la laguna di Venezia, il cosiddetto P.A.L.A.V., è un piano di
carattere paesistico -ambientale) che non fossero ancora vincolati dai P.R.G. cioè che i piani regolatori generali non ponessero particolari vincoli a tutele sull'immobile. Ed ancora,
immobili soggetti a prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, nonché da programmi immediatamente operativi, ecc., ecc.. Quindi poteva tutta una serie di limiti e vincoli. Limiti e
vincoli che tendevano, appunto, a limitare la possibilità che il professionista assumesse in qualche modo la responsabilità di certificare, tramite D.I.A., la conformità ai
regolamenti, e a tutta quanta una serie di prescrizioni, per cui è possibile, iniziare i lavori dopo venti giorni depositato il progetto.
Proseguo in un certo ordine che passa dalla 398 al Testo Unico, e dopo casomai vengo alla 443 "Legge obiettivo", perché anche se adesso è entrata in vigore la 443 di fatto
temporalmente ci sta in mezzo il Testo Unico, perché è il Testo Unico che, a un certo momento, fa le prime modifiche rispetto alla D.I.A..
Voglio fare notare un'altra cosa: che prima della D.I.A. sono stati fatti altri tentativi di liberalizzare, tra virgolette, la possibilità di realizzare alcune opere. Parlo delle "opere
interne" introdotte già nell'82 e, ancora, se vogliamo, anche se ha tutt'altro significato e non è stato assolutamente utilizzato, se non in pochissimi casi, quello che era il
silenzio/assenso. Silenzio/assenso che prevedeva che se entro determinati termini, con determinate caratteristiche, ecc. con tutto un procedimento in realtà molto farraginoso, molto
complesso e complicato, se il Comune non dava risposta, anche se il Comune di fatto allora non aveva ancora termini precisi per rispondere, si potesse a un certo momento iniziare i lavori. Vuoi
perché i professionisti non se la sono sentita, vuoi forse per alcune azioni tendenti a scoraggiare fatte anche da parte nostra, come uffici comunali, vuoi perché la legge stessa,
in qualche modo, era talmente complicata per cui uno temeva comunque di aver dimenticato quel determinato passaggio, il silenzio/assenso di fatto non ha avuto alcun esito. Lo dico perché
spero che oggi la denuncia di inizio attività abbia effettivamente esito, perché se non utilizziamo questo strumento credo che effettivamente sia un restare come siamo, mentre la
volontà del legislatore è quella che la denuncia d'inizio attività sia effettivamente una cosa facilmente utilizzabile, facilmente accessibile e, quindi, di fatto vada anche
a sollevare, a liberare risorse degli uffici stessi per quanto riguarda determinati carichi di lavoro che oggi come oggi sono quasi insopportabili per l'attività dell'edilizia
privata.
Cosa prevedeva in sostanza il comma dodicesimo dell'Art. 4 della 398? Che venti giorni prima dell'effettivo inizio lavori ci fosse la presentazione della denuncia di inizio attività con
l'asseverazione di conformità al P.R.G., al regolamento edilizio e quant'altro. Il professionista, potrà casomai esaminare ancor meglio questo aspetto l'Avvocato Curato, diventava
"persona esercitante un servizio di pubblica utilità". Quindi per le dichiarazioni non veritiere prevedeva la sanzione disciplinare comminato dall'Ordine professionale di appartenza.
La D.I.A. nel Testo Unico. Vorrei far notare un altro aspetto: per esempio in una prima versione del testo la D.I.A. è a alternativa al permesso di costruire, era prevista solo la
presentazione di D.I.A.; si noti tra l'altro che prima erano indicati i casi in cui si poteva presentare D.I.A., ora il Testo Unico prevede che il permesso di costruire sia richiesto per
determinate fattispecie di attività edilizie, per tutto il resto la D.I.A.. Nella prima versione era obbligatoria, cioè non c'era nient'altro, c'era o il permesso o la D.I.A.; la
seconda, quella che è stata poi approvata e che entrerà in vigore, se non viene ulteriormente modificata, a fine giugno, primo di luglio, dice che "sono realizzabili gli interventi
tramite D.I.A.", quindi lascia la possibilità al professionista, (o chi ha interesse di intervenire) di realizzare gli interventi tramite D.I.A. e lascia la possibilità anche di
chiedere, in alternativa, il permesso di costruire.
Una cosa che, invece, viene stabilita è che gli interventi sottoposti a tutela storico-artistica, ambientale, ecc., ecc., non sono più esclusi dalla D.I.A., quindi è
possibile anche col Testo Unico laddove ci siano immobili vincolati o dal titolo primo o dal titolo secondo o dal Decreto Legislativo 490. Ne stabilisce anche alcune procedure, che dopo vengono
riprese anche con la 443. Vediamo le due fattispecie principali che possono porsi: se la tutela è delegata al Comune - caso specifico, vincolo paesistico-ambientale, perché è
delegata dallo Stato alla Regione e quindi subdelegata a Provincia e Comune - il Comune provvede a dare l'autorizzazione ambientale. Dopo venti giorni, anche qui, se vi è esito positivo
sotto l'aspetto ambientale, scatta la possibilità di iniziare i lavori con la D.I.A.
Cosa succede, a mio avviso? Che, in questo caso, uno può presentare la D.I.A., ma di fatto, comunque, la pratica passa attraverso l'Amministrazione comunale e quindi le necessarie
procedure istruttorie del Comune, la Commissione Edilizia integrata, ecc..
Cosa diversa è quando il bene è vincolato ai sensi della 1089/39 (titolo I, Decreto 490). In questo caso si prevede che il Comune provveda - tramite conferenze dei servizi o quello
che è - a recepire il parere di chi è a tutela del bene vincolato. In questo caso, a mio avviso, la cosa viene ulteriormente semplificata poi nella pratica, perché credo che
la cosa più logica sia che il professionista, e lo può fare, perché non gli viene certamente negato, richieda il parere della Sovrintendenza, e una volta ottenuto, presenta
la D.I.A. con allegato il parere della Sovrintendenza, dopo venti giorni può iniziare i lavori.
In merito a tale termine, il Testo Unico portava a trenta giorni, il 443 ritorna a venti: c'è questa differenza che poi è ben un 50%, a ben guardare. Tornando ai beni vincolati
credo sia un grosso vantaggio, perché difatti non si capiva per quale motivo, se il bene era vincolato rispetto alla normativa pre-vigente o ci fossero vincoli particolari, non poteva
essere attuata la D.I.A. Interi Comuni o, al limite, anche l'intero territorio rientrante nella laguna di Venezia, avrebbero potuto essere completamente esclusi e di fatto c'è stata una
grossa riduzione di pratiche di D.I.A. rispetto a quelli di "opere interne" per alcune tipologie di interventi.
A tal riguardo, il Testo Unico, a mio avviso, fa chiarezza, perché la materia stessa risulta trattata in modo più organico. Quindi tutti i pareri, possono essere recepiti prima, sia
della Sovrintendenza, che dei Vigili del Fuoco e quant'altri, da parte del professionista che ne assevera, a questo punto credo anche tranquillamente, la conformità del progetto. Questo
credo che vada a incidere anche fortemente sui tempi, oltreché a liberare risorse interne agli Uffici dell'Amministrazione comunale, e questo è anche nostro interesse. Comunque
credo che questa sia una procedura che garantisca il professionista stesso, nel senso che i vari pareri e le autorizzazioni estesi al Comune, li puo' acquisire direttamente, asseverando solo i
restanti requisiti regolamentari, quindi di piano regolatore, di regolamento edilizio, regolamento d'igiene e quant'altro.