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ARCHITETTI VENEZIANI
ASSOCIAZIONE TRA LIBERI PROFESSIONISTI
      
D.I.A. e Super D.I.A.
La nuova disciplina del "permesso a costruire"
Responsabilità oggettiva e soggettiva

Atti del 5° QUADERNO VENEZIANO
Palazzo Ducale, 1 marzo 2002



Arch. Gianni Rudatis

Dirigente Urbanistica - Comune di Venezia

(Seconda parte)


Veniamo adesso a quella che è la cosa che ci interessa di più in questo incontro: la "Super D.I.A." e, quindi, anche il rapporto con la strumentazione urbanistica, perché la 443 fissa, a mio avviso, dei rapporti precisi proprio con gli strumenti urbanistici. Infatti: se lo strumento è fatto in un determinato modo, e ha determinato caratteristiche si può fare la Super D.I.A., altrimenti no.

Cosa prevede quindi la cosiddetta Legge Obiettivo? Intanto aggiunge, oltre agli interventi oggetto di mini D.I.A., diciamo, la ristrutturazione edilizia, ivi compresa la demolizione con ricostruzione con la stessa sagoma. Quindi diciamo che la ricostruzione edilizia viene intesa, con la 443, come semplicemente il rispetto della sagoma, come semplicemente, se vogliamo, il rispetto di quel "planivolumetrico" preesistente alla demolizione senza porre tutti gli altri vincoli e limitazioni che di fatto il Testo Unico pone rispetto alla definizione ristrutturazione edilizia, perché la definisce in un modo ben preciso: la definisce, non soltanto come ristrutturazione edilizia, così come previsto dalla 457 a suo tempo, ma come fedele ricostruzione, quindi imponendo stessi materiali, stesse forme, ecc.

Sembrerebbe che la 443 vada, in qualche modo, in una direzione diversa, e questo credo dovrà essere poi riallineato, sotto l'aspetto legislativo, quando entrerà in vigore il Testo Unico, perché la ristrutturazione edilizia nella 443/01 viene limitata alla ricostruzione nella sua sagoma, antecedente, quindi non più con la possibilità di riscomporre e ricomporre il volume in forme diverse, però senza, diciamo, la riproposizione degli aspetti formali che vengono previsti per la la 443 prevede che la D.I.A. possa essere utilizzata anche laddove ci sia uno strumento urbanistico attuativo che definisca in particolare gli aspetti planivolumetrici, tipologici, formali e costruttivi.

Qui probabilmente c'è da esaminare cosa vuol dire questa cosa, perché io credo che la legge volesse porre degli elementi necessari sì, nel senso che devono esserci tutti, ma anche certamente non necessariamente spinti fino alla definizione di un progetto edilizio, perché altrimenti non sarebbe più uno strumento urbanistico attuativo. Quindi il planivolumetrico probabilmente è una sagoma limite, intendendo come "sagoma limite" dei massimi e dei minimi all'interno dei quali sviluppare l'edificio, nel senso che certamente non può essere una sagoma limite sovrabbondante, perché altrimenti non avremmo l'esatta definizione dell'edificio che vado a fare, ma neanche una sagoma limite che, in qualche modo, mi prefiguri in modo esatto la forma dell'edificio in quanto tale.

"Gli aspetti tipologici formali costruttivi": credo che sia necessario distinguere se si tratta essenzialmente di interventi sull'esistente o di interventi di nuova costruzione perché negli interventi sull'esistente credo che la cosa sia più semplice, nel senso che se vado a operare anche su un tessuto, in qualche modo, storico, da salvaguardare, anche con una ristrutturazione urbanistica di un certo tipo, quindi che preveda sostanzialmente forme di urbanizzazione diverse da quelle preesistenti, è chiaro che definire la tipologia dell'edificio esistente oppure la tipologia delle aggiunte che, devono ad esso conformarsi e così gli aspetti formali che devono essere rispettati, come quelli costruttivi, sia più semplice che non su un piano che riguarda aree di nuova urbanizzazione, perché si rischierebbe, a mio avviso, di finire nella definizione di elementi di linguaggio, e non credo che la legge volesse porre limiti rispetto al linguaggio, perché è ben difficile oggi, ove l'urbanistica moderna non può porre limiti rispetto al linguaggio degli edifici e quindi dell'architettura.

Diverso era l'operare, per esempio, della Commissione d'ornato di Milano che, nel 700 dava addirittura indicazioni su come fare gli edifici, perché ad esempio poteva indicare l'uso dello stile jonico per quel determinato edificio la parte sovrastante poteva essere in stile dorico piuttosto che in tuscanico, ecc. pertanto dava dei parametri edilizi e di linguaggio ben precisi.
Oggi imporre il linguaggio sarebbe certamente difficile oltre che sbagliato.

Questo comunque è l'elemento fortemente innovativo, perché per quanto riguarda gli strumenti attuativi anche di iniziativa privata, cosa è se elaborati con determinati criteri e caratteristiche, questi vengono approvati dal Consiglio Comunale, hanno già subito, tra virgolette, una loro istruttoria che ne verifica la conformità al P.R.G., dichiarata dal Consiglio Comunale stesso che lo approva, e dal dirigente che ne attesta la regolarità tecnica e via dicendo; cosa vogliamo che dopo uno debba anche chiedere la concessione edilizia? Gli elementi ci sono tutti! Una cosa molto interessante, a mio avviso, è che negli strumenti attuativi, oltreché, appunto, la ristrutturazione, nuova costruzione, sopralzo o quant'altro, sono sicuramente attuabili tramite D.I.A. anche le demolizioni e le opere di urbanizzazione.

Vale a dire, una volta approvato uno strumento attuativo, anche d'iniziativa privata, sia esso piano di recupero o sia esso piano di lottizzazione, uno di fatto può, appena esecutivo il piano, presentare il progetto delle opere di urbanizzazione con dichiarazione di inizio attività, in quanto queste sicuramente sono già in qualche modo definite nel progetto di piano e quindi iniziare ad urbanizzare l'area.

Cosa diversa è nello strumento di carattere generale, perché viene fatto dal pubblico e quindi senza conoscere, per certi aspetti, direttamente chi sarà poi l'operatore e chi sarà l'utilizzatore di determinate opere, quindi lì definire quelle che sono le caratteristiche, appunto, planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, per quanto riguarda la nuova costruzione, intendendo per essa anche il sopralzo e quant'altro è abbastanza difficile.

D'altra parte la cosa, a mio avviso, risulta abbastanza semplice e di immediata attuabilità per quanto riguarda gli strumenti urbanistici delle zone territoriali omogenee A, cioè dei centri storici, perché se questi sono redatti ai sensi della legge 80/80 e ai sensi dell'Art. 26 della Legge 61, devono necessariamente o dovrebbero necessariamente contenere tutti gli elementi previsti dalla Legge 443.

Quindi, laddove originariamente si voleva escludere, per certi aspetti, l'applicazione della dichiarazione d'inizio attività, cioè nei centri storici, nei centri vincolati, laddove gli edifici erano soggetti a particolare tutela, laddove il piano regolatore imponeva determinate peculiarità d'intervento, proprio lì, con la 443, diventa, in qualche modo, a mio avviso, più agevole l'applicazione della dichiarazione d'inizio attività e forse è giusto sia così, credo, perché proprio lì lo strumento urbanistico generale ha già definito tutto, perché per legge deve essere più dettagliate; se il P.R.G. per il Centro Storico prevedesse nuove edificazioni, deve prevederle con una sua sagoma limite, una sua altezza, una suo sky line, e con determinate caratteristiche. Le norme stesse devono contenere tutti quegli elementi ed indicazioni formali e costruttivi che, per certi aspetti, in un'area storica è più facile definire.

Conoscete sicuramente il piano, per esempio, di Venezia, che detta norma sui materiali da usare, sulle forometrie e quant'altro, coperture e via dicendo, e tutto il piano è costruito proprio sulla base di determinate tipologie edilizie, costruttive e formali. Quindi, proprio nelle zone territoriali omogenee A, credo che l'intervento tramite dichiarazione d'inizio attività sia applicabile nella sua, direi, quasi totalità degli interventi.

Finisco soltanto con un'osservazione, un'autosservazione, se vogliamo. Io credo che, perché i professionisti possano intervenire con la dichiarazione d'inizio attività, bisogna mettere anche a disposizione strumenti particolari perché possano farlo.
Uno è sicuramente la facilità di lettura del piano regolatore e delle sue norme, quindi la facilità di accedere al piano regolatore e alle sue norme, non soltanto per gli Architetti veneziani qui rappresentati, ma credo per qualsiasi Architetto che voglia operare a Venezia piuttosto che a Roma, perché anche uno di noi potrebbe dire: "vado a Roma, voglio avere tutto il necessario per poter facilmente intervenire senza particolari ostacoli"; quindi che il piano sia facilmente leggibile, sia come forma, quindi strumenti informatici o quant'altro che possono essere messi a disposizione, sia anche come facilità proprio di lettura normativa e, quindi, richiederà uno sforzo anche da parte nostra nella redazione di nuovi strumenti o eventualmente nella revisione di quelli esistenti di andare a forme semplificate di lettura, pur nella precisazione degli elementi richiesti per poter intervenire attraverso la dichiarazione d'inizio attività.

E non credo che le due cose siano in alternativa, cioè non credo che la puntualizzazionedei termini d'intervento sia, in qualche modo, in contrasto con la semplificazione della forma di lettura della normativa di piano.

Lo stesso sforzo credo vada fatto anche nella predisposizione di strumenti attuativi, d'iniziativa pubblica, e lo stesso sforzo credo vada richiesto anche ai professionisti nella predisposizione degli strumenti attuativi d'iniziativa privata, perché questo facilita non soltanto l'intervento successivo dei professionisti, ma anche la gestione di tutto quanto il complesso del procedimento.

Quindi la strumentazione urbanistica d'ora in poi andrà in qualche modo pensata, sia la strumentazione in sé e sia la forma che si dà a quella strumentazione, pensata proprio per la più estesa applicazione possibile della dichiarazione d'inizio attività, da una parte, e, dall'altra, anche quella di mettere a disposizione strumenti di tipo, chiamiamolo così, modulistico in modo che il professionista possa, nel predisporre il progetto, già in qualche modo rappresentare e verificare lui stesso tutti quanti gli elementi che ne possono determinare la conformità e tutto il complesso di norme urbanistico-edilizie.

L'ideale sarebbe portare alla forma binaria la normativa, questo è ovvio, nel senso di dire: "passa o non passa? C'è o non c'è? Ci sta o non ci sta?"; non sarà facile, non sarà pienamente possibile, sarà difficile, ma il tentativo da fare è questo. Perché, da una parte, dobbiamo mettere i professionisti in grado di autocertificarsi e quindi facilmente autocertificare i progetti, dall'altra è anche necessario mettere in grado gli uffici di poter rapidamente verificare la conformità del progetto.

Sostanzialmente - e chiudo - credo che l'innovazione più rilevante sia proprio quella di aver trasferito nei professionisti privati la responsabilità di dichiarare la conformità del progetto rispetto a norme, regolamenti, leggi, piani regolatori e quant'altro, e questo credo che possa essere positivo; dall'altra, di aver modificato anche l'atteggiamento degli uffici, che dall'attività di verifica e rilascio atti autorizzativi, che si limiterebbe soltanto ad alcuni casi, passa sostanzialmente a quello della vigilanza, perché resta comunque in capo agli uffici il compito della vigilanza.


MODERATORE:
Ringrazio l'Architetto Rudatis per questo preciso e utile inquadramento.
Il discorso prosegue con l'intervento dell'ingegnere Afro Massaro, dirigente dell'Edilizia Privata del Comune di Venezia, il quale, a questo punto, entra proprio nel vivo della questione sugli ambiti di applicabilità, eventuali limiti della D.I.A. e soprattutto, come mi accennava alla fine dell'intervento dell'Architetto Rudatis, sulla funzione dell'ufficio che viene potenziata con questa nuova procedura: quello di vigilanza sulle opere stesse, sulla loro attuazione, sulla loro conformità.



 




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