INTERVENTO:
Mi pare di capire che dall'11 aprile prossimo diventiamo persone esercenti "pubblica necessità". Questo lo eravamo già dal punto di vista deontologico, se rispettavamo la
deontologia.
Dopo venti giorni di silenzio assenso l'Amministrazione ha ancora la possibilità di esercitare l'autotutela e mi sembra interessante notare che da ciò ne deriva l'esigenza di fare
una autocertificazione secondo dei criteri che sono generalmente conosciuti da chi esercita la professione da qualche tempo , ma assolutamente sconosciuti da chi comincia la professione da
domani.
Avevo perciò accolto con molto interesse l'idea della formulare una specie di "manuale di autocertificazione", che raccogliesse e riassumesse tutti quegli aspetti normativi di adempienza
alle norme esistenti, che mi pare siano però ancora in fase di studio e di elaborazione.
Mi riferisco particolarmente alla revisione che farete della normativa relativa alla variante del piano regolatore e mi riferisco anche al regolamento edilizio, che mi pare sia ancora in fase di
studio.
Allora, la mia domanda è: è vero che da domani possiamo iniziare tutti quanti a fare la D.I.A., ma è anche vero che permangono dei vuoti di conoscenza, che dovremo andare a
colmare da qui alla prossima data dell'11 aprile, giorno dal quale potremo autocertificarci.
Ecco, su questo avrei piacere di aprire un dibattito, grazie.
MODERATORE:
Qualche altra domanda prima di passare alle risposte? Architetto Barbieri.
ARCHITETTO BARBIERI:
Chiedo all'Avvocato. Prima abbiamo detto: trascorsi i venti giorni, se non è intervenuta l'Amministrazione con un suo atto verificando che non c'erano i contenuti necessari per eseguire il
lavoro, si poteva dar corso ai lavori stessi.
La mia domanda è questa: se uno assevera l'opera dicendo che è in norma con i regolamenti edilizi, igienici, etc., noi come Amministrazione non verifichiamo, perché non
facciamo a tempo entro i venti giorni. Abbiamo comunque l'obbligo di segnalare la non corretta asseverazione, oppure questo obbligo viene meno per decorrenza dei termini?
AVVOCATO CURATO:
No, questa limitazione non c'è, la legge non la dà.
Se il Comune dopo tre mesi, anziché nei venti giorni, interviene e vuole inibire quell'intervento o reprimere quello che ritiene un abuso, interviene in autotutela con quei limiti che ho
detto, ma se rileva la falsa attestazione deve, deve mandare la segnalazione alla Procura e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.
Quindi non si consuma con i venti giorni il vostro obbligo di verificare la correttezza delle dichiarazioni del professionista nella D.I.A..
MODERATORE:
Altre domande?
INTERVENTO:
Una domanda riferita a quello che ha detto l'architetto Barbieri sulla falsità dell'attestazione del professionista.
Per me ci sono due tipi di falsità: una falsità che può essere involontaria, proprio nella presentazione della D.I.A., per ignoranza di regolamenti edilizi, P.R.G., ecc.
oppure per una interpretazione fallace dello strumento urbanistico; e questo è un tipo di falsità nella dichiarazione. Oppure una falsità volontaria, ovvero io dichiaro di
fare una cosa, nella realtà ne faccio un'altra.
C'è una differenza a livello di sanzioni tra questi due comportamenti.
Voglio, cioè, sapere: nel caso in cui il tecnico dell'Amministrazione si accorga che il professionista ha dato una errata interpretazione del P.R.G. o del regolamento edilizio come si deve
comportare?
Me lo deve comunicare subito, oppure me lo può comunicare anche dopo venti giorni? Se io comincio i lavori e li comincio in modo sbagliato, perché non mi è stata segnalata
una mia sbagliata interpretazione, a che sanzioni vado incontro? Un'altra domanda un po' più pratica: io non ho capito bene la differenza che c'è tra la situazione attuale,
cioè quella dopo il 10 gennaio, e quella che ci sarà invece dopo l' 11 aprile.
Vorrei anche sapere chiaramente se avremo degli strumenti per capire inequivocabilmente quali saranno dall' 11 aprile in poi gli interventi che possiamo iniziare con la D.I.A., quali non potremo
dichiarare in D.I.A.
MODERATORE:
Altre domande? Altrimenti cominciamo con le risposte a queste prime domande. La parola, allora, all'arch. Rudatis. Poi volevo che anche l'ing. Massaro rispondesse alla domanda fatta
dall'architetto che è intervenuto. La parola all'arch. Rudatis.
ARCHITETTO RUDATIS:
Sì, soltanto su alcune domande, per chiarire alcune questioni anche perché forse ho fatto un po' di confusione nell'esprimere queste cose, che sono più o meno le stesse che
ponevi nelle tue domande, perché riguardano: "cosa posso fare adesso, cosa c'è adesso, cosa succede dopo?".
Allora la legge 443/01, questa famosa Legge Obiettivo, perché è poi la Super D.I.A. che ci interessa in quanto modifica e assorbe il regime della D.I.A. precedente, dice: "in
alternativa a concessioni e autorizzazioni - e qui usa ancora il termine concessione e autorizzazione, penso perché non è ancora entrato in vigore il Testo Unico - a scelta
dell'interessato l'opera può essere realizzata con semplice denuncia di attività". Vediamo quali sono i quattro casi previsti:
- "gli interventi edilizi minori", come definiti nella precedente legge 493/93 (modificata dal famoso art. 2 della 662/92), quindi non è per esclusione, perché non è ancora
entrato in vigore il Testo Unico oggi come oggi. In pratica, tutti quanti quelli definiti minori.
- "le ristrutturazioni edilizie comprensive della demolizione e ricostruzione senza modifiche alla sagoma e alla volumetria dell'immobile".
- "gli interventi fino ad ora sottoposti a concessione, se specificatamente disciplinati da piani attuativi contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione di tali piani o di ricognizione di quelli vigenti".
Qui aggiunge un'altra cosa, sulla quale forse abbiamo sorvolato prima: "relativamente ai piani attuativi approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione deve avvenire entro
30 giorni dalla richiesta dell'interessato".
Infatti il Consiglio Comunale deve fare un atto di ricognizione e deve dichiarare ogni volta : "sì questo strumento urbanistico attuativo può essere attuato tramite D.I.A.". Qui c'è una dichiarazione esplicita, proprio perché non ci siano ambiguità in questo.
- "i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici, ecc.". Si è discusso quali siano gli idonei strumenti urbanistici. Io credo che anche in questo caso, seppur non sia esplicito, debba esserci un atto ricognitivo del Comune che dica quali sono gli strumenti urbanistici entro i quali puoi fare sopralzi, addizioni, ampliamenti e nuove edificazioni in diretta esecuzione.
Quindi per il punto C) e per il punto D) ci dovrà essere un atto del Comune che dice se si tratta di uno strumento attuativo di parte del piano regolatore. Potrebbero essere anche strumenti urbanistici particolari, come le varianti dotate di schede-norma specifiche.
A mio avviso gran parte delle varianti, come quelle che riguardano i centri storici, sono di quel tipo, dicevo prima.
Cosa succede oggi? Succede che entrato in vigore questo testo, mi pare il 9 o il 10 gennaio, quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, subito, immediatamente, scatta l'undicesimo
comma di questo articolo unico, che dice: "il comma 8 dell'art. 4 del D. L. 398 del '93 è abrogato"; abroga cioè quell'ottavo comma che poneva tutte quante le limitazioni alla D.I.A., quindi oggi come oggi, da subito si può fare la D.I.A. anche in zone vincolate, per esempio, sia dal titolo primo che dal titolo secondo della legge T.U. 490/99, perché in questo caso scatta la procedura prevista dal nono e decimo comma, che poi riprende sostanzialmente quella del Testo Unico: cioè o chiedi al Comune che ti faccia il nulla osta ambientale, oppure se invece è competente la Sovrintendenza, lo chiedi alla Sovrintendenza. Quindi si può fare tutto.
Saltano tutte le limitazioni che aveva posto il D.L. 398 per la cosiddetta piccola D.I.A., quindi sostanzialmente oggi come oggi si fa la piccola D.I.A. estesa, perché le limitazioni non
ci sono più.
Anche in centro storico di Venezia si può fare la piccola D.I.A. estesa. Cosa resta escluso? Dice ancora la Legge Obiettivo al comma 12: "le disposizioni di cui al comma sesto si applicano nelle Regioni a statuto ordinario - e questo è il caso del Veneto - a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge". Cioè quali sono le disposizioni del sesto comma?
Gli interventi del tipo A), l'abbiamo detto, si fanno perché è stato abrogato il comma otto, quindi il D.L. 398 convertito nella legge 493/93) senza l'ottavo comma resta in vigore ed ha attuazione.
Quindi sostanzialmente dall' 11 di aprile si possono fare le ristrutturazioni edilizie (per quanto riguarda il centro storico di Venezia, credo che interessino soprattutto le
ristrutturazioni edilizie).
Non solo, si potranno fare anche gli interventi previsti dagli strumenti attuativi o dagli strumenti urbanistici diversi da quelli attuativi previo, a mio avviso, atto ricognitivo del Comune; atto ricognitivo che, ritengo, faremo al più presto per stabilire quali e in che cosa, e anche per rilanciare proprio il discorso della D.I.A. Quindi dall'11 aprile sicuramente si possono fare le ristrutturazioni edilizie che prima erano escluse, compresa la demolizione con ricostruzione, che in centro storico a Venezia è improbabile.
La terraferma invece può essere molto interessata da questa possibilità: demolizioni con ricostruzioni, infatti, ce ne sono e sono interventi di una certa consistenza a volte anche
per l'impatto sotto il profilo dell'inserimento ambientale, quindi con responsabilità dell'architetto, visto come cultore di una materia tipica dell'architettura. Comunque, di ristrutturazioni edilizie nel centro storico veneziano ce ne sono da fare. Per esempio, abrogando il limite dell'articolo 8, è abrogata la concessione per il cambio di destinazione d'uso. Ecco, allora, se è ammisso dalle N.T.A. si può fare con la D.I.A..
In conclusione la D.I.A. si fa subito per quanto riguarda la cosiddetta piccola D.I.A., senza le limitazioni di cui al D.L. 398.
E dall'11 aprile anche la Super D.I.A. Invece per quanto riguarda, ripeto, le tipologie di cui alle lettere B), C) e D), cioè quelle previste negli strumenti attuativi, di fatto le nuove
costruzioni, dovrà essere fatto dal Comune un atto ricognitivo degli strumenti stessi.
Qui posso aprire rapidamente una parentesi che riguarda il problema che poneva prima il moderatore, quello relativo ad altane, abbaini e quant'altro di simile. Sono questioni queste che
riguardano molto da vicino Venezia, ma si tratta di sopralzi, addizioni e ampliamenti?
Il piano le norma con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, cioè con precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive? Credo che questa cosa vada
assolutamente chiarita in sede di atto ricognitivo che andrà a fare l'Amministrazione Comunale.