Il condono edilizio per abusi commessi su aree particolari
Nel labirinto della burocrazia veneziana
A cura dell'Associazione degli architetti veneziani
Il Gazzettino - 31 gennaio 1992
Nei due articoli pubblicati rispettivamente martedì e mercoledì scorsi, abbiamo voluto puntualizzare, con la speranza di essere stati il più
possibile chiari compatibilmente con la complessità dell'argomento, la posizione delle moltissime domande di sanatoria edilizia non ancora evase dagli uffici dell'Edilizia
Privata del Comune di Venezia.
Ci è parso utile farlo con l'intendimento di fornire ai cittadini una risposta alla loro giusta "curiosità" di sapere che fine faranno le loro domande, e anche un
contributo al Comune per riuscire rapidamente dalle difficoltà in cui si è insabbiato. Deve, a questo punto, essere a tutti chiaro che le domande di sanatoria,
regolarmente compilate, per opere abusive compiute su aree o immobili liberi da ogni tipo di vincolo devono intendersi definitivamente accolte e, quindi, i cittadini sollecitino al
Comune il rilascio della concessione in sanatoria (pagando solo i relativi oneri di urbanizzazione previst dalla legge 10/77): è un atto dovuto da parte del sindaco.
Analogamente, anche se con argomentazioni più complesse ma, riteniamo, ormai sufficientemente chiare, deve dirsi per quegli abusi commessi su aree assoggettate a vincoli
generali di tipo paesistico dopo l'esecuzione delle opere stesse.
In conclusione, le uniche domande di sanatoria che restano ancora inevase sono:
a) quelle relative a costruzioni abusive su aree dichiarate in edificabili prima della esecuzione delle opere stesse per motivi di tutela, come descritti nell'art. 33 della legge
47/85 (vedi il punto b) all'inizio di queste note informative;
b) opere abusive eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39, come espressamente richiamato dall'art. 33 della legge 47/85. L'interessato può venire a
conoscenza dell'esistenza di tale vincolo, qualora non ne fosse già stato informato con la notifica del decreto ministeriale che lo impone, presentandosi all'Ufficio Vincoli
della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia (Palazzo Ducale, il mercoledì e il venerdì mattina) con i numeri catastali di foglio e mappale
della unità oggetto dell'eventuale vincolo.
A dire il vero anche le opere suddette sarebbe scattato il silenzio-assenso, data la perentorietà del termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto completare
l'istruttoria (vedi la Circ. LL. PP. N. 142/89), lasciando quindi al Comune il contenzioso con gli enti impositori dei vincoli non interpellati per tempo.
Ma poiché l'esistenza di vincoli ostativi, come sono quelli descritti dall'art. 33 della legge, può sempre essere opposta al richiedente la sanatoria, è
consigliabile attendere: in ogni caso, il Comune (si ricordi che il sindaco è, per legge, l'unico referente della domanda di sanatoria) deve richiedere i necessari pareri
senza pretendere ulteriore documentazione dal cittadino, essendo ampiamente superato il termine biennale entro il quale tale documentazione poteva essere richiesta. E' prevedibile
che a quanto è stato fin qui detto, l'Amministrazione comunale avanzerà non poche obiezioni a giustificazione delle sue inadempienze e del fatto che continua chiedere
"ulteriore documentazione" fuori termine.
A maggior chiarimento di quanto detto poco più sopra e per stroncare sul nascere quelle obiezioni, si riporta testualmente un passo di un parere richiesto all'avv. Ivone
Cacciavillani, al quale si devono non poche delle argomentazioni e delle citazioni giurisprudenziali utilizzate per questa nota. Il passato è il seguente: "il "silenzio -
concludente, sia di accoglimento che di rigetto (quando sia espressamente previsto dalla legge) è un vero e proprio atto o provvedimento amministrativo, produttivo degli
effetti tipici e propri attribuiti dalla legge all'atto espresso che supplisce (nel caso il parere delle amministrazioni che hanno posto i vincoli).
Una volta inceratosi per volontà di legge (e la sua venuta a giuridica esistenza è legata soltanto al mero decoro del tempo nell'inattività della pubblica
amministrazione competente), esso vive la vita propria degli atti amministrativi, dei quali subisce tutte le possibili vicissitudini, potendo essere volta a volta annullato e/o
revocato in applicazione delle comuni regole giuridiche. Sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiarissima e perentoria (Consiglio Stato Sezione V 5/10/1987
n. 588)".