Condono edilizio: cosa fare per le opere non soggette a permessi
Nel labirinto della burocrazia veneziana
A cura dell'Associazione degli architetti veneziani
Il Gazzettino - 17 marzo 1992
Con l'entrata in vigore della Legge 47/85, impropriamente conosciuta come Legge sul Condono edilizio, al fine di semplificare le procedure per il rilascio di
autorizzazioni edilizie, il legislatore ha ritenuto di individuare tutta una serie di opere interne alle costruzioni, non soggette al rilascio di autorizzazioni amministrative.
Per tali opere, che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e con i regolamenti edilizi, che non comportino modifiche delle sagome e dei prospetti, né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e inoltre non
interessino fabbricati vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1947, il proprietario contestualmente all'inizio dei lavori, dei lavori deve presentare al sindaco una
relazione, a firna di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti.
Fin qui la semplice lettura dell'art. 26 della succitata legge: nella applicazione di tale norma, il Comune di Venezia, dopo un normale periodo di rodaggio durato quattro anni, ha
positivamente interpretato il concetto espresso dal legislatore, estendendo l'applicazione della stessa a quelle opere edili usuali e non espressamente previste.
Più precisamente: il rifacimento degli intonaci esterni con il medesimo materiale e colore preesistente, il taglio della muratura per l'inserimento di barriera alla risalita
capillare, la costruzione della vasca per il contenimento dell'acqua alta, la sostituzione degli oscuri e dei serramenti esterni con altri delle medesime caratteristiche anche se
non retrocamera.
Ha altresì inserito tra le opere asseverabili l'installazione di torrini per l'aerazione o sfiato (purché in cotto enel solo centro storico), la ripassatura completa
del tetto con sostituzione del tavolato e della piccola orditura nonché gli interventi di "fettonatura" delle travi di solaio. Su specifica richiesta del proprietario
(inseribile nella stessa relazione di asseveramento) il Comune attesta che i lavori di straordinaria manutenzione richiesti godono dei benefici fiscali previsti dalla legge 457/78
art. 59 (riduzione Iva dal 19 al 4%).
Complessivamente, salvo i casi di precedenti illeciti ed abusi edilizi per la gravità dei quali non è ammissibile il ricorso all'art.26 in oggetto, è certamente
positivo il rapporto instaurato tra Amministrazione Comunale e categorie professionali a tutto vantaggio del cittadino che ha la possibilità di iniziare interventi edilizi in
tempi decisamente brevi.
Certamente l'applicazione ed il ricorso a tale articolo di legge potrà variare e ampliarsi nel tempo, e speriamo in senso migliorativo, trovando nuove per altri settori non
propriamente legati a quello edilizio ma pur sempre rientranti nelle competenze richieste ai professionisti, e pensiamo alle autorizzazioni per il rilascio di tende ed insegne, che
a differenza delle opere edili sono soggette ad un più complesso e certamente ingiustificato iter burocratico.
Nella specifica materia, l'Amministrazione comunale ha provveduto dal 1982 ad emanare un attento e dettagliato regolamento che se correttamente applicato dai professionisti e con la
disponibilità di entrambe le parti, potrebbe dar luogo a un nuovo e proficuo rapporto tra le categorie commerciali e artigianali interessate ed il Comune.
Attualmente anche il più banale intervento su tende ed insegne (vedi la semplice variazione di scritta pubblicitaria su pannello preesistente) con mantenimento di tutte le
caratteristiche delle precedente, è soggetto alla domanda di autorizzazione edilizia che mediamente abbisogna di un periodo di due anni per il rilascio, con casi che arrivano
addirittura a quattro. Il commerciante che intraprende una nuova attività e per la quale intenda esporre una insegna pubblicitaria, si trova costretto a commettere un abuso
con conseguenze variabili a seconda dell'ubicazione del negozio, del tipo di insegna, e della comprensione del vigile urbano che ha accertato l'infrazione.
Il commerciante una volta presentata la domanda di autorizzazione per la sostituzione del nome nell'insegna, può "autoammendarsi" versando il doppio del tributo previsto ogni
anno sino ad accoglimento della domanda. La normativa vigente è stata varata nell'intento di regolamentare una situazione sino allora casuale e confusa e sicuramente il
regolamento per il recupero dell'ambiente urbano è servito a sensibilizzare e porre un freno ed un riferimento in una situazione di anarchia estetica, come si era prefissato
l'allora assessore Benito Perinato. Sulla base dell'esperienza acquisita in questi dieci anni di applicazione, sarebbe opportuno ed auspicabile apportare migliorative che, nel
rispetto dei principi generali, riuscirebbero a snellire la procedura burocratica, domandando alla Commissione per l'arredo urbano le valutazioni caso per caso, quando in deroga al
regolamento, e agli archivi professionisti la possibilità di asseverare i casi ordinari.