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La via crucis del condono edilizio

Il Gazzettino - 30 agosto 1999

LETTERE. L'Associazione Architetti Veneziani, in riferimento all'articolo pubblicato sul Gazzettino del 20 agosto dal titolo "Quel condono che va servito lento" ritiene di fornire alcune doverose precisazioni.
  1. Dal 1986, anno di presentazione delle domande di condono ex legge 47/'85, le pratiche hanno subito almeno tre spostamenti di sede (da Cà Loredan a Cà Gistinian ed infine all'attuale sede dell'Ufficio Edilizia Privata di Calle Contarina) ed almeno due indagini istruttorie, di cui la prima, ci4rca un anno e mezzo dopo la presentazione, affidata ad una ditta esterna.
  2. La prima istruttoria si è concretizzata in una richiesta standardizzata di integrazioni, presumibilmente più per ottenere la sospensione dei termini di prescrizione che per completare pratiche effettivamente carenti.
    Gli atti integrativi presentati in questo periodo a seguito degli spostamenti di sede, dell'archiviazione in luogo diverso, della carenza di organico, etc., spesso non sono andati a "sposarsi" con la pratica , madre, ma sono entrati a far parte del mucchio. Cioè non sono perduti, ma sono spesso irripetibili.
  3. Con la seconda istruttoria, quella di cui si parla nell'articolo, spesso vengono richiesti atti già consegnati (protocollati) ma non disponibili, tuttavia ritenuti necessari alla definizione della sanatoria.
    Come tecnici veniamo "consigliati" di ripresentare loa documentazione, essendo questo l'unico modo per definire la pratica.
    Va precisato che, se da un lato il ritardo assurdo con cui vengono esaminate le pratiche può essere imputato all'Ufficio comunale, i tre mesi per la presentazione dell integrazioni richieste pena il diniego della sanatoria sono termini stabili per la legge.
  4. Ulteriore pasticcio è sorto con i pareri per abusi esterni, prima chiesti alla commissione provinciale dei Beni ambientali (erroneamente) e successivamente alla commissione di salvaguardia.
    Per l'ottica molto diversa delle due commissioni, ma anche per il susseguirsi, modificarsi, allentarsi o irrigidirsi di norme ed interpretazioni dei vari uffici preposti e dei tecnici istruttori avvenute nel corso di questi 13 anni, siamo di fronte a condoni con definizioni diametralmente opposte, con rilevanti disparità di trattamento tra cittadini nei diversi periodi di definizione dei condoni.
  5. Infine è da ricordare che ai primi condoni definiti venivano richieste le integrazioni delle oblazioni eventualmente dovute a conguaglio, compresi interessi, cosa che non avviene attualmente per avvenuta prescrizione che, a 15 anni dall'entrata in vigore della legge 47/'85 sarebbe auspicabile estendere anche alle domande di condono con definizione "automatica" delle sanatorie.
Associazione Architetti Veneziani




URL: http://www.architettiveneziani.it/stampa/99-08-30.html