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SPORTELLO UNICO E DINTORNI
D.I.A. : bilancio di un anno

Atti del 6° QUADERNO VENEZIANO
Ateneo Veneto, 13 dicembre 2002

Dott. Mauro Cavicchini

Consulente dell'Amministrazione Comunale


Anche a me fa piacere che questo dibattito si svolga tra l'apertura dello Sportello Unico per le Attività Produttive e, nel futuro, l'apertura dello Sportello Unico per l'Edilizia Residenziale.
Mi sembra che questo voglia dire che c'è un grande sforzo dell'amministrazione comunale per costruire un rapporto diverso con i cittadini e con i professionisti.

Io non parlo qui a nome dell'amministrazione perché il mio incarico di consulente è finito, ma mi sembra giusto riconoscere oggettivamente lo sforzo di costruire un'innovazione nell'organizzazione che cerchi di stare dietro ai cambiamenti legislativi e, soprattutto, che cerchi di stare dietro a questo grande cambiamento che è l'autocertificazione, che poi noi chiamiamo in ambito edilizio denuncia d'inizio di attività.
Mi pare, peraltro, che i dati che diceva adesso Aldo Bello stiano a significare che allo sforzo dell'amministrazione c'è una buona risposta dei professionisti, Dunque, lo sforzo dell'amministrazione non è uno sforzo che è caduto nel vuoto.

Io spero che l'apertura dello Sportello Unico delle Attività Produttive cominci a costruire un rodaggio di questo nuovo rapporto tra professionisti e pubblica amministrazione e che poi questo rodaggio si completi quando si aprirà anche lo Sportello Unico per l'Edilizia Residenziale.

Credo di non dover dire molto, perché su molte delle cose che ha detto l'architetto Leandro sono d'accordo.
Molte delle osservazioni fatte rispetto alle prassi, alla modulistica dell'amministrazione comunale, etc., sono corrette e sono da raccogliere.
Anche su questo Aldo Bello confermava una disponibilità che c'è sempre stata dell'amministrazione e degli uffici.

Quel che occorre se caso mai è un confronto molto più serrato e produttivo, che consenta di risolvere i problemi che sono stati ricordati.
Cito soltanto una delle cose che diceva l'architetto Leandro, perché mi pare particolarmente curiosa, e che è la denuncia d'inizio di attività che non può essere integrata.

La cosa, come dicevo, mi ha colpito, perché io vorrei ricordare a me e ai colleghi dell'Edilizia Privata e dell'Urbanistica che è vero che la normativa specifica sulla denuncia d'inizio di attività, quella dell'art. 4 della legge 493 e le successive modifiche ed integrazioni, non parla specificatamente di integrazioni, ma è altrettanto vero che esistono norme più generali sui procedimenti amministrativi, in particolare quelli scritti nella 241/1990 , che si applicano senza eccezioni a tutti i procedimenti amministrativi.

Vi ricordo, peraltro, che queste norme generali sono applicabili anche a quel procedimento amministrativo che è la denuncia d'inizio di attività, proprio perché la denuncia d'inizio di attività nasce, prima che in ambito edilizio, nella legge 241, all'art. 19.
Se leggiamo l'art. 19 della legge 241, possiamo tirare la conseguenza chiarissima che le integrazioni e le richieste di integrazione riguardano qualsiasi procedimento.

E se vogliamo fare i fini giuristi. Dobbiamo anche notare che la legge 241 distingue il caso della improcedibilità di un procedimento amministrativo e il caso della integrazione di un procedimento amministrativo.
Si ha improcedibilità e si ha dichiarazione di improcedibilità quando manca un elemento sostanziale di quel procedimento.
Ad esempio, in una d.i.a. mancano gli elaborati grafici - questo è un caso vero - oppure dalla denuncia di inizio di attività non risulta che il presentatore è il proprietario o un avente titolo, neppure in forma autocertificata.

Preciso, a questo proposito, che io non faccio più presentare copie di atti di proprietà dal 1997, dal 18 maggio del 1997, che è la data in cui è entrata in vigore la 127/97, la Legge Bassanini.
Distinta e diversa dall'improcedibilità c'è, sempre nella 241, l'integrazione: se una denuncia d'inizio di attività non è improcedibile ma è incompleta, quindi è ammissibile dal punto di vista amministrativo, ma manca di qualche elemento tra virgolette secondario, non c'è nessun impedimento giuridico a chiederne l'integrazione.

In ogni caso, infatti, l'interesse pubblico viene tutelato perché la denuncia d'inizio di attività viene sospesa nella sua efficacia, quindi i venti giorni per dare inizio ai lavori non cominciano neppure a decorrere, fino a che gli elementi di integrazione che sono stati richiesti dall'amministrazione comunale non vengono presentati.
Il rischio che qualcuno cominci le opere e che poi, giustamente, come diceva Aldo Bello, si debba intervenire in maniera spiacevole con provvedimenti repressivi non c'è, o meglio non c'è più che nella media.

Non so, io non ho mai avuto problemi su questo tipo di impostazione, perché mi sembra un'impostazione che risponde ai principi generali di efficacia, efficienza, non aggravamento del procedimento.
Mal contrario un diniego, o più precisamente una diffida a eseguire i lavori è secondo me un aggravamento del procedimento.

Mi pareva questo l'elemento forse più importante da sottolineare tra i tanti che diceva l'architetto Leandro.
Poi su altri credo che siano più, diciamo così, marginali e che occorra eventualmente o leggere insieme bene il modulo, per capirsi su alcuni passaggi, perché, sapete, io adesso mi metto dalla parte dell'Urbanistica e dell'Edilizia privata, poi noi, che lavoriamo nelle pubbliche amministrazione, abbiamo anche l'abitudine di parlare in un linguaggio che è difficile da capire e che è difficile anche da leggere; quindi magari ci sono anche dei passaggi che vanno spiegati bene. Riprendo però un altro elemento.

C'è da fare questa distinzione che è fondamentale e che l'architetto Leandro ricordava a proposito della denuncia dei cementi armati ma anche di altre questioni: bisogna che noi tutti pensiamo a questa cosa, che pensiamo che il momento in cui viene presentata al protocollo del Comune la denuncia d'inizio di attività equivale a quel che nel passato era il momento in cui veniva rilasciata la concessione edilizia.
Quindi, siccome noi abbiamo una legislazione ancora in gran parte fondata sulla concessione, perché la legge 10 c'è ancora, è la legge fondamentale nel nostro settore e parla ancora di concessioni, dobbiamo tradurre la legislazione che parla di concessioni dentro il meccanismo nuovo della denuncia d'inizio di attività.

Quindi, per intenderci, tutto quel che doveva esserci prima del rilascio della concessione edilizia oggi ci deve essere al momento in cui viene presentata la denuncia d'inizio di attività. Questo è il meccanismo logico.
Tutto quel che, invece, nella legislazione precedente doveva essere presentato dopo il rilascio della concessione edilizia e in particolare prima dell'inizio dei lavori, che non importa se adesso l'inizio dei lavori sono venti giorni e prima con la concessione entro un anno, il meccanismo logico è sempre lo stesso, bene, oggi egualmente quel che doveva essere presentato una volta, prima dell'inizio dei lavori, dopo la concessione edilizia, deve essere presentato ancora una volta dopo la denuncia d'inizio di attività e prima dell'inizio dei lavori.

Ad esempio, la denuncia dei lavori in cemento armato è una di queste cose.
La legge istitutiva, la 1086/1971, prevede esplicitamente che la denuncia venga presentata prima che si inizino i lavori in cemento armato e quindi va collocata dopo; per dirvi la differenza, mentre invece è giusto che gli oneri vengano pagati al momento della presentazione della d.i.a., perché anche quando c'era la concessione il pagamento degli oneri diventava condizione per il rilascio e per l'efficacia della concessione edilizia. Bene, queste cose le possiamo vedere.

E poi, mi raccomando, aggiustiamo anche dal punto di vista, perché un fatto un po' un salto sulla seggiola quando ho sentito che si parla ancora di 1497 e di 1089: non ci sono più, sono state abrogate dal Decreto Legislativo 490/99. Questa è una questione di forma, però sapete che anche la forma..

Arch. Leandro
Mi scusi se interrompo. Il modulo è chiaro, cita correttamente la 490, ho detto io ex 1089 per distinguere i due tipi di vincolo, perché la 490 li unifica, a meno che non si dica: nel capitolo primo titolo secondo ...

Dott. Cavicchini
Benissimo, mi ero spaventato. Basta citare gli articoli giusti della 490, perché è un modulo ufficiale. Infatti mi sembrava strano che i funzionari avessero ancora messo 1497 e 1089.

Va bene, queste sono le cose da dire. Però, se mi permettete, faccio anche un ragionamento un pochino più generale, poi taglio e la smetto.

Faccio questo ragionamento più generale riprendendo poi quella che ritengo la cosa fondamentale detta dall'architetto Leandro e cioè questo cambiamento fondamentale che c'è, che ci deve essere, nell'approccio tra pubblica amministrazione e cittadino, o meglio ancora, tra pubblica amministrazione e professionista, perché qui stiamo parlando di noi, insomma, per effetto della introduzione della denuncia di inizio di attività, per effetto del fatto che la legislazione ha scelto come perno, come chiave di volta della semplificazione un procedimento che è incentrato sull'autocertificazione, cioè la denuncia d'inizio di attività.

Ovvero, io lo dico in parole diverse e lo dico anche con le parole del Codice Penale, non per spaventarvi, ma per dirvi che quello che ha detto l'architetto Leandro c'è scritto nelle leggi; l'architetto Leandro la diceva così: questo fatto che l'istruttoria la fa il professionista e, quindi, tiriamone le conseguenze, che in realtà è il professionista che surroga - voglio usare questo termine - l'amministrazione comunale in quella responsabilità pubblica, perché è pubblica, che è l'accertamento di conformità dell'intervento edilizio.

Questo sta scritto a chiare lettere, ancora prima della d.i.a., ancora prima dell'Art. 26, ancora prima dell'Art. 8 della Legge 94/82, che ragionavamo prima bevendoci un caffè è stato il punto da cui è iniziata la storia dell'autocertificazione, dell'assunzione di responsabilità nella nostra legislazione in materia edilizia, c'è scritto negli Artt. 359, 481 del Codice Penale, laddove dicono molto semplicemente che il professionista che esercita la sua attività attraverso l'iscrizione a un albo, e parla di medici, di avvocati, ma anche di noi e di voi, è persona che esercita un servizio di pubblica necessità.

Adesso a me non interessa mica guardare le pene che derivano da questa cosa qui, non è questo.
Guardiamo la cosa che ci interessa di più in positivo: questa caratterizzazione che, guardate, è una cosa che, oltretutto, in altri Paesi europei è molto più avanti di noi: io penso alla Gran Bretagna, ma anche alla Spagna, addirittura, alla legislazione spagnola.
Guardate, in Spagna sono stato incuriosito da questo fatto, leggendo le norme sulla legislazione edilizia: sono gli Ordini che hanno il ruolo di verificare la conformità del progetto edilizio, gli Ordini; poi ognuno ha la sua storia, adesso io non sono di quelli che dice facciamo in Italia come si fa in Germania, facciamo in Italia come si fa negli Stati Uniti, ognuno ha la sua storia e deve trovare la sua strada per fare le cose; però mi interessava mettere in rilievo questa configurazione del professionista come persona che esercita un servizio di pubblica necessità.

Io sono convinto, e poi finisco, che su questo ruolo il legislatore debba ancora fare qualche sforzo, perché diciamo che nell'ultimo anno ha fatto molto - non userò un termine giuridico ma un termine chiaro - casino, perché da una parte credevamo di avere intravisto in fondo al tunnel la lucina del Testo Unico sull'Edilizia e poi invece siamo ripiombati nelle leggi che si rincorrevano e si sovrapponevano l'una all'altra: la legge 443, la legge 166, le leggi regionali e così via.

Io vi ricordo, tra l'altro, cosa che tutti ci siamo dimenticati, ma cosa che è più grave che si sia dimenticata il Governo, che nella 443 c'era scritto, c'è scritto, scusate, che il Governo entro il 31 dicembre del 2002 poteva emanare un decreto legislativo per uniformare i contenuti del Testo Unico sull'Edilizia ai contenuti alla super d.i.a. della legge 443, cosa che non ha fatto.
Oggi è il 13 dicembre, Santa Lucia, non credo che ce la faccia il Governo ad applicare questa delega entro il 31 dicembre. Questo è un elemento che non va bene.

Cosa sta succedendo? Sta succedendo che ogni Regione va per conto suo, magari facendo anche delle cose egregie.
Ho letto adesso il testo che è stato approvato, un testo legislativo che è stato approvato dalla Regione Emilia Romagna il 20 novembre, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna il 25 novembre, che è il Testo Unico Regionale in materia di Edilizia.
E che cosa fa?

Semplifica, nel senso che butta via le autorizzazioni, dice che c'è il permesso di costruire e la denuncia d'inizio di attività e, guarda caso, fa un'altra cosa, che serve anche al dibattito di oggi: cioè metto insieme lo Sportello Unico delle Attività Produttive con lo Sportello Unico dell'Edilizia Residenziale.
Quindi le Regioni vanno per loro conto, però magari fanno anche delle cose abbastanza egregie. Però un quadro legislativo statale che consenta di muoversi in maniera adeguata su queste cose credo che sia importante.
Io mi fermo qui, poi eventualmente, se dovesse sorgere qualche altro problema, interverrò.

Arch. Leandro
Ringrazio l'architetto Bello per il suo intervento e ringrazio, ovviamente, il dottor Cavicchini per le delucidazioni, le puntualizzazioni, ma soprattutto i richiami normativi che danno certezza all'operare dell'amministrazione come del nostro. Invito, ora, l'architetto Rudatis a esporre il punto di vista dell'Urbanistica su questa questione..




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